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Come fare ricorso contro l'avviso di accertamento?

Se hai ricevuto un atto di accertamento e ritieni che la pretesa da parte dell’Agenzia delle Entrate sia infondata, hai la possibilità di impugnare l’atto proponendo quello che viene definito giuridicamente “ricorso”.

Il ricorso deve essere notificato alla competente Commissione tributaria provinciale; ecco perché è importante che questa sia indicata nell’atto di accertamento che hai ricevuto.



Perché agire contro l’avviso di accertamento?

Oltre che agire quando la pretesa è infondata ossia ci sono vizi sostanziali, è possibile agire anche quando i vizi sono relativi alla forma; ecco perché è importante che sia verificato con attenzione l’atto di accertamento in sé.

Di seguito indichiamo gli elementi formali che possono essere oggetto di vizi:

  • la notifica dell’atto di accertamento;

  • la correttezza dei dati del contribuente;

  • precisa descrizione della pretesa debitoria;

  • indicazione dei termini di prescrizione relativi al tributo di cui all’atto di accertamento.

Su quest'ultimo punto è utile soffermarsi perché, in base alla nostra esperienza, è il vizio più frequente nei ricorsi che abbiamo riscontrato.


L’Amministrazione finanziaria ha certamente il diritto di procedere alle verifiche di competenza ma, per questa sua attività, ha dei limiti di legge da rispettare.

Innanzitutto, l’avviso di accertamento deve essere emesso dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla chiusura delle verifiche; se la data è antecedente, l’avviso è nullo.

Inoltre, i termini di prescrizione sono diversi e cambiano in relazione alle tipologie di imposte:

  • 10 anni per le imposte erariali - IRPEF, IRES, IVA, ecc;

  • 3 anni per il bollo auto;

  • 5 anni per i tributi locali - IMU, TARI, ecc.


Quindi fate attenzione al tipo di imposta oggetto dell’accertamento!


In ultimo, ribadiamo che l’atto deve sempre indicare le modalità e i termini per proporre ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, la trascrizione dei modi e dei termini per proporre apposita istanza di Reclamo o Mediazione.

Bisogna anche verificare che sia indicato il nome del responsabile del procedimento con propria firma digitale.


Entro quando è possibile agire contro l’avviso di accertamento?

É possibile proporre validamente un ricorso entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento.

Per la costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria è dovuto il contributo unificato che varia in base al valore della controversia.

Ad esempio, per una controversia del valore superiore a 5.200 e fino a euro 26.000, il contributo da versare è pari a 237,00, per salire a 518,00 quando il valore della causa raggiunge 52 mila euro.

Oltre a queste spese obbligatorie, esiste il rischio soccombenza che comporta la condanna alle spese del giudizio.





Per questi motivi, è possibile attivarsi con procedure alternative come:

  • l’autotutela: istanza con cui chi si chiede all’Agenzia delle Entrate di riesaminare e di procedere all’annullamento totale o parziale dell’atto di accertamento;

  • l'accertamento con adesione: permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge;

  • reclamo/mediazione: è uno strumento che obbligatoriamente deve essere attivato prima del ricorso vero e proprio sempre che il debito non superi i 50 mila euro. Se l’Ufficio accetta la proposta del contribuente, questi ha diritto all’applicazione delle sanzioni nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.



 

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