Il Caso delle Richieste di Gruppo dell'Amministrazione Finanziaria Italiana verso Liechtenstein, Svizzera e Monaco
Nell’ambito della cooperazione fiscale internazionale, il termine fishing expedition fa riferimento a richieste generiche e indiscriminate di informazioni fiscali avanzate da un’amministrazione tributaria verso un altro Paese, senza avere elementi concreti su specifici contribuenti o fattispecie sospette. Queste pratiche, seppur potenzialmente utili per contrastare l’evasione fiscale, possono essere considerate intrusive e sproporzionate, sollevando questioni di legittimità e di tutela della privacy. Le fishing expeditions sono generalmente vietate secondo gli standard internazionali stabiliti dall’OCSE, che richiedono che le richieste di informazioni siano specifiche, pertinenti e supportate da una ragionevole causa.
Cooperazione Fiscale e le Richieste di Gruppo
Negli ultimi anni, le richieste di gruppo hanno rappresentato un’importante novità nell’ambito della cooperazione fiscale. Tali richieste si distinguono dalle fishing expeditions poiché, pur riguardando un insieme di contribuenti anziché un singolo, sono più mirate e basate su specifiche caratteristiche di rischio fiscale. In Europa, a partire dal 2015, con l'entrata in vigore dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS), si è avviato uno scambio automatico di informazioni che coinvolge numerosi Stati, compresi i tradizionali Paesi "offshore" come Svizzera, Liechtenstein e Monaco. Tuttavia, lo scambio automatico riguarda solo le informazioni finanziarie, mentre la richiesta di gruppo permette di ottenere dati su altri tipi di situazioni a rischio.
L'Amministrazione Finanziaria Italiana e le Richieste di Gruppo
L’Amministrazione Finanziaria italiana, nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, ha intensificato le richieste di gruppo nei confronti di Paesi quali Liechtenstein, Svizzera e Monaco, noti per aver storicamente attratto capitali esteri, anche grazie a regimi fiscali vantaggiosi e al segreto bancario. Tali richieste vengono emesse per ottenere informazioni su categorie di contribuenti italiani con determinati profili di rischio fiscale, come la titolarità di conti correnti o attività finanziarie non dichiarate. Il principio alla base delle richieste di gruppo è quello di non essere "indiscriminate" ma fondate su dati specifici, che consentono di identificare con precisione gruppi di contribuenti sospettati di evasione.
Il Caso del Liechtenstein
Il Liechtenstein, in particolare, ha una lunga storia di attrattività per i patrimoni privati grazie alla sua tradizione di discrezione finanziaria e al suo sistema giuridico favorevole. Negli ultimi anni, tuttavia, il Paese ha collaborato attivamente nell’ambito della trasparenza fiscale, aderendo agli standard OCSE e accettando di rispondere a richieste di gruppo da parte di Paesi stranieri, inclusa l’Italia. Le richieste dell’Agenzia delle Entrate italiana sono state spesso rivolte a contribuenti italiani che risultano avere relazioni finanziarie con enti o istituzioni bancarie nel Principato.
Svizzera e Monaco
Anche la Svizzera ha dovuto adattarsi alle nuove regole internazionali. Sebbene lo storico segreto bancario svizzero sia stato gradualmente smantellato, la Svizzera continua a rispondere a richieste di gruppo provenienti dall’Italia e da altri Paesi membri dell’OCSE. Le richieste italiane si concentrano su conti non dichiarati, trust e altre entità finanziarie che potrebbero essere utilizzate per evadere il fisco. Simili dinamiche riguardano il Principato di Monaco, il quale, pur rimanendo un territorio fiscalmente interessante, ha accettato di collaborare con l’Italia per facilitare l’accesso a informazioni relative a contribuenti italiani.
Le Sfide e i Limiti delle Richieste di Gruppo
Nonostante le richieste di gruppo rappresentino uno strumento utile per l’identificazione di fenomeni evasivi, esse pongono diverse sfide in termini di protezione dei dati personali e diritti di difesa dei contribuenti. Il rischio è che le richieste di gruppo si avvicinino, in alcuni casi, a vere e proprie fishing expeditions, quando risultano eccessivamente generiche o scarsamente giustificate. La normativa OCSE stabilisce infatti che le richieste di informazioni devono essere “prevedibilmente rilevanti” per l’accertamento di specifici obblighi fiscali, richiedendo quindi agli Stati richiedenti di definire accuratamente il gruppo di contribuenti interessati.
Conclusioni
Le richieste di gruppo rappresentano un’evoluzione significativa nel contrasto all’evasione fiscale internazionale e nella promozione della trasparenza finanziaria. Tuttavia, affinché queste non degenerino in fishing expeditions, è essenziale che siano rispettati rigorosi criteri di proporzionalità e specificità. Il caso dell’Italia verso Liechtenstein, Svizzera e Monaco evidenzia un percorso di crescente collaborazione, ma anche la necessità di una regolamentazione attenta che bilanci l’interesse pubblico alla lotta contro l’evasione fiscale con il diritto alla privacy e la tutela giuridica dei contribuenti.
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