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Chi lavora in Svizzera deve pagare le tasse anche in Italia?

Come funziona il sistema della doppia imposizione


Chi è il transfrontaliero?

Secondo l’Agenzia delle è transfrontaliero quel soggetto che pur risiedendo fiscalmente in Italia si reca quotidianamente in zone di frontiera come la Svizzera, la Francia, la Slovenia o San Marino per svolgere il proprio lavoro.

Per individuare il regime fiscale dei lavoratori transfrontalieri bisogna fare riferimento alle convenzioni bilaterali sottoscritte dagli Stati interessati.



Che cosa dicono le norme

Per quanto riguarda la Svizzera, si fa riferimento alla Convenzione del 1976 e modificata il 23 dicembre del 2020.

Tale convenzione prevede che “i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (nel caso di specie l’Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente (nel caso di specie la Svizzera). Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Questa disposizione non si applica soltanto se il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato (Art. 15 della Convenzione).


Inoltre, il TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell’Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale


Il combinato di queste due norme ci dice che le retribuzioni percepite dal lavoratore italiano in Svizzera sono tassate in Svizzera alla duplice condizione che il rapporto di lavoro sia:

1) esclusivo; il lavoro viene svolto totalmente all’estero (partecipare a fiere, ad esempio, esclude questo requisito) e il contratto di lavoro deve indicare che l’esecuzione della prestazione avviene in via esclusiva all’estero e il dipendente è collocato in uno speciale ruolo estero;

2) continuativo: l’incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all’estero: è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni “nell’arco di dodici mesi”.


Le novità e la franchigia

Con il nuovo accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020 è stato firmato il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Il frontaliere svizzero è quel soggetto fiscalmente residente in un comune che si trova a 20 km con l’altro Stato contraente (Italia) e che svolge un’attività di lavoro nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente (la Svizzera).

Con questa nuova disciplina, per i lavoratori che all’entrata in vigore dell’accordo o che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’accordo svolgono o hanno svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera, si ritiene imponibile solo il reddito svizzero (regime transitorio).

A far data successiva, verrà adottato il regime della tassazione concorrente: ciò significa che saranno tassati in Svizzera con un’imposta massima dell’80% delle imposte locali e in Italia al lavoratore sarà riconosciuto un credito pari all’imposta versata all’estero, proprio per evitare la doppia imposizione.



 

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